Fonti Rinnovabili
Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.
Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono i seguenti tre.
Comunicazione Preventiva al Comune
Art. 6 comma 11 D.Lgs. 28/2011
è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione deve essere completata in ogni sua parte ed accompagnata della documentazione necessaria. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori, fatta eccezione per l’attesa del rilascio dei pareri di competenza (es. intervento soggetto a parere della Commissione Edilizia Comunale in questo caso per eseguire l’intervento sarà necessario ottenere prima il favorevole parere della Commissione edilizia comunale ).
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Art. 6 D.Lgs. 28/2011
Descrizione. E’ la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, salvo eventuali pareri di competenza (es. autorizzazione BB.AA. , Commissione Edilizia Comunale, … ) senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori. Una volta conclusa l’istruttoria verrà comunque rilasciata copia degli elaborati grafici.
Autorizzazione Unica (AU)
Art. 5 D.Lgs. 28/2011
è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.
Lavori in Quota
Per i LAVORI IN QUOTA necessita produrre documentazione tecnico-progettuale in adeguamento all'art. 79 bis della L.R. 27/06/1985, n° 61, sulla base delle
Diritti di segreteria e oneri istruttori
I diritti di segreteria per l’esecuzione dell’intervento dovuti al Comune di Arzignano ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 315 del 27/10/2010 sono definiti in base alla potenza dell'impianto installato e al titolo richiesto. Gli stessi, riportati a seguito, sono precisati sull’intestazione di ogni uno dei tre modelli sopra indicati:
Normativa di riferimento
Responsabile del Provvedimento:
Dirigente Arch. Alessandro Mascarello
Per appuntamenti contattare Rag. Elena Rossato tel.0444.476.575
Responsabile del Procedimento:
Geom. Ilaria Dal Zovo tel.0444.476.564 - ilaria.dalzovo@comune.arzignano.vi.it