Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per i nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.
Il pagamento viene effettuato in due rate, una a giugno e una a dicembre, utilizzando esclusivamente il modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello postale o bancario oppure tramite home banking per mezzo del servizio delega F24 del proprio istituto bancario.
Nella sezione Documenti sono disponibili le istruzioni per il pagamento dall’estero.
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 472/97.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono sei tipologie di ravvedimento:
- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
- Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Ultra annuale: (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del 30%, quindi il 4,28%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e comunque entro due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.
- Ravvedimento Lungo: (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del 30%, quindi il 5%, qualora il versamento sia eseguito oltre i due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.