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Attività Edilizia Libera

Attività edilizia libera e CILA informazioni generali.

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Attività edilizia libera e CILA informazioni generali.

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Attività edilizia libera e CILA informazioni generali

Decreto del direttore della direzione Pianificazione territoriale n. 97 del 30 dicembre 2016

Descrizione

L’approvazione della riforma cosiddetta “SCIA 2” (Decreto Legislativo 222 del 25.11.2016) ha comportato un riordino della materia edilizia, in base al quale l' attività edilizia libera si può schematizzare come segue:

1) Interventi di edilizia libera per i quali non deve essere presentata alcuna comunicazione (art. 6, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-ter, e-qua-ter, e-quinquies del D.P.R. 380/2001)

a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell' attivita' agricola.

e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-qua-ter) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2) Interventi di edilizia libera per i quali occorre inviare una comunicazione di avvio lavori in forma libera CIL (art. 6, comma 1, lett. e bis)

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

3) Interventi di edilizia libera per i quali deve essere presentata la comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato - CILA (art. 6 bis)

Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco ai casi previsti dagli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie , di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori

I casi e gli interventi per i quali occorre presentare la CILA sono individuati nella Tabella A sez. II EDILIZIA allegata al Decreto Legislativo 222 del 25.11.2016

Pagamenti e sanzioni

La CILA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Nel caso di presentazione di CILA, qualora l'intervento sia soggetto al pagamento del contributo di costruzione è necessario provvedere all’autocalcolo degli importi dovuti ed allegare alla comunicazione :

  • attestazione di versamento delle somme dovute;

E’ possibile regolarizzare gli interventi quando siano in corso di esecuzione o già eseguiti ed ultimati, presentando la documentazione già indicata e previo pagamento di una sanzione amministrativa come segue:

  • euro 333,00 per le opere in corso di esecuzione;
  • euro 1000,00 per le opere già eseguite ed ultimate;
  • euro 1000,00 per la mancata presentazione della CILA

Riferimenti Bancario per versamenti:

  • Tesoreria Comunale, Banco BPM Spa, Filiale di Arzignano - Via Mazzini, 25 – o
  • CODICE IBAN IT 25 D 05034 60120 000000455339

Riferimenti normativi

La disciplina dell'attività edilizia libera e della CILA è regolata dagli articoli 6 e 6bis del DPR n. 380 del 6 giugno 2001:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

Responsabile del Provvedimento

Dirigente Arch. Alessandro Mascarello

Per appuntamenti contattare Rag. Elena Rossato tel.0444.476.575

Istruttore direttivo

Arch. Mauro Bà - tel.0444.476.565 - mauro.ba@comune.arzignano.vi.it

Istruttori Tecnici

Arch. Zaltron Roberta tel.0444.476.563 - roberta.zaltron@comune.arzignano.vi.it

Geom. Sabrina Biasin - tel.0444.476.569 - sabrina.biasin@comune.arzignano.vi.it

Geom. Ilaria Dal Zovo tel.0444.476.564 - ilaria.dalzovo@comune.arzignano.vi.it

Ultima modifica: lunedì, 08 luglio 2024

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